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Tribunale di Bologna > Giustificato motivo oggettivo
Data: 19/04/2010
Giudice: Marchesini
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 129/10
Parti: Alessandro B. / Corticella Molini e Pastifici Spa
INFORTUNIO SUL LAVORO – LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO – ILLEGITTIMITA’


Art. 414 cod. proc. civ.

Art. 18 L. 300/70

 

Un lavoratore, addetto alla manutenzione degli impianti automatizzati per la produzione e il confezionamento di pasta alimentare, subiva un infortunio sul lavoro nel maggio del 2002.

In particolare, il dipendente, intorno alle ore 4,00, durante il suo turno di servizio notturno, si trovava nel magazzino dello stabilimento alla ricerca di alcuni cartoni da imballaggio; mentre percorreva il corridoio, in attesa che arrivasse l’ascensore per risalire al primo piano, gli cadevano addosso due bancali contenenti diversi scatoloni di pasta, che lo ricoprivano totalmente.

Veniva subito certificata dall’Inail un’inabilità totale dal lavoro, tanto che il signor B. rimaneva assente per un lungo periodo sino al 16.10.2006, data in cui veniva licenziato per superamento del periodo di comporto.

Successivamente, però, l’Inail riconosceva che il periodo di malattia dal novembre al dicembre del 2004, era stato conseguente all’infortunio subito sul lavoro, tanto che l’azienda comunicava al lavoratore la possibilità di essere riammesso in servizio, previo esito positivo della visita di accertamento di inidoneità alle mansioni, procedendo contestualmente alla revoca del licenziamento.

Con tempestiva raccomandata, il signor B, rifiutava la suddetta revoca ed optava per l’indennità sostitutiva della reintegra ex art. 18 L. 300/70.

Il lavoratore, pertanto, procedeva con il deposito del ricorso ex art. 414 per impugnazione del licenziamento e risarcimento danni, sostenendo l’illegittimità del provvedimento risolutivo del rapporto di lavoro anche sotto il profilo della responsabilità della società datrice di lavoro nella causazione dell’infortunio sul lavoro, con conseguente illegittimità del licenziamento.

Si costituiva in giudizio la Corticella Molini e Pastifici Spa, rilevando che, all’epoca dell’intimato licenziamento, il ricorrente aveva effettivamente superato il periodo di comporto, poiché solo successivamente era intervenuta la rideterminazione del periodo di infortunio da parte dell’Inail.

La società convenuta, inoltre, affermava nella memoria difensiva che, a fronte della suddetta comunicazione da parte dell’Istituto Previdenziale, aveva provveduto a revocare il licenziamento, ad  erogare al lavoratore le somme dovute a titolo di retribuzione dalla data del licenziamento alla data di revoca  e, pertanto, chiedeva il rigetto delle domande formulate dal ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna del signor B. alla restituzione delle somme a lui erogate.

Il processo iniziava nel gennaio del 2008 e all’udienza del 19 aprile 2010, il Giudice, al termine della discussione della causa pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo, con il quale dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato dalla Corticella Molini e Pastifici Spa al signor B.

In particolare, Il Giudice, nella motivazione della Sentenza, rilevava “infondata l’eccezione inerente l’illegittima del licenziamento sotto il profilo della responsabilità della società datrice di lavoro nella causazione dell’infortunio sul lavoro, da cui era derivato il lungo periodo di malattia, dal momento che con  sentenza n. 642/2008, il Tribunale Penale di Bologna ha escluso la sussistenza di qualunque responsabilità in carico alla società convenuta per l’infortunio sul lavoro occorso al lavoratore”.

Il Giudicante riteneva invece “fondato il motivo di illegittimità c.d. sopravvenuto conseguente alla pronuncia dell’Inail; in primo luogo perché, al momento del licenziamento intimato, gli accertamenti degli Istituti Previdenziali erano ancora in corso e, vista la complessità della situazione post traumatica del lavoratore, sarebbe stato possibile giungere ad una diversa valutazione e qualificazione dei periodi di assenza dal lavoro per malattia. In secondo luogo, poi, perché il licenziamento irrogato per superamento del periodo di comporto non era atto necessito od obbligatorio, bensì atto liberamente valutabile dalla società datrice di lavoro, che avrebbe anche potuto adottare deliberazioni diverse”.

Per detti motivi, dunque, il Giudice del Lavoro dichiarava illegittimo il licenziamento irrogato al signor B. e, conseguentemente, ordinava alla società convenuta di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva della reintegra in misura pari a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto, con interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla mora al saldo.

Infine, nulla statuiva il Giudice in merito al rifiuto del lavoratore della revoca del licenziamento, accogliendo in tal senso il ragionamento elaborato dal ricorrente in base al quale “essendo la revoca del licenziamento un atto unilaterale, necessita, per ritenersi validamente ricostituito il rapporto di lavoro, della volontà del lavoratore che manifesta espressamente l’accettazione della stessa” (Cass. n. 12107/2004) .